Art. 3.
(Costituzione della fondazione).

      1. Il parco, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Alla fondazione, oltre ai Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, possono partecipare le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, le province di Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Udine e i comuni attraversati dalla via Annia, le università, le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici e privati, nonché rappresentanti delle soprintendenze archeologiche competenti.
      3. Il direttore del parco è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.
      4. Alla fondazione sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione e conservazione di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata e di enti morali, ai fini della tutela del paesaggio, del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

          b) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;

 

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          c) recupero della via Annia e sua interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti al fine di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici;

          d) adeguamento della ricettività turistica con priorità per gli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti;

          e) creazione di servizi di accoglienza, ivi compresa la ristorazione, complementari alla ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero per manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo o ambientale;

          f) interventi in parchi naturali, oasi ed aree protette, finalizzati alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche, della qualità ambientale del territorio e per la fruizione turistica, anche attraverso l'acquisizione di aree;

           g) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio, nonché recupero delle aree degradate collegate alla via Annia ed alla viabilità ad essa afferente attraverso il recupero della produzione agricola di qualità e biologica.